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A partire dal 9 Maggio 2012, non potranno piu' essere presentate pratica Fedra con specifiche 6.5 o precedenti. Dal 9 marzo scorso e' stata infatti rilasciata la versione 6.6 di FedraPlus contenente le specifiche della nuova modulistica relativa al Decreto direttoriale 29 novembre 2011 (pubblicato su G.U. n.287 del 10/12/2011). Tale versione di FedraPlus (o software equivalenti) rimarra' quindi l'unica utilizzabile per la presentazione delle pratiche al Registro Imprese - R.E.A. a partire dal 9 maggio prossimo.
In particolare si fa presente che il nuovo software FedraPlus 6.6 non gestisce più i modelli relativi alle imprese individuali (I1 e I2). Le denunce/domande relative agli adempimenti di questa tipologia di imprese imprese dovranno essere necessariamente presentate tramite l'applicativo online ComunicaStarweb o software di terze parti comunque rispondente alle nuove specifiche Fedra 6.6.
L'art. 3 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/01/2012 ed in vigore dalla stessa data), ha introdotto la possibilità di costituire un nuovo modello di società: la 'Società semplificata a responsabilità limitata' (nuovo art. 2463 bis c.c.).Lo stesso decreto legge (art. 3 comma 2) prevede inoltre che: "Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci". Pertanto, fino all'emanazione del citato decreto interministeriale, il Registro delle Imprese non può accettare domande di iscrizione delle società semplificate a responsabilità limitata.
Le società costituite prima del 29/11/2008 devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare ed iscrivere il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro Imprese (art. 16, c. 6 del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009).Il termine per il deposito di tale adempimento, precedentemente fissato al 29 novembre 2011, è stato prorogato al 30 giugno 2012 (art. 37 del DL n. 5/2012 in vigore dal 10/02/2012 - G.U. n. 33 del 09/02/2012). Per la richiesta di iscrizione non si devono pagare diritti di segreteria o imposta di bollo.Le imprese individuali e le altre imprese non costituite in forma societaria, non sono obbligate al deposito di questa comunicazione e, nel caso in cui venga richiesto, sono dovuti i diritti di segreteria e l'imposta di bollo.
L'art. 29, comma 6 DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto un nuovo adempimento a carico del curatore fallimentare.
Il curatore fallimentare, infatti, conseguentemente all'accettazione della carica, deve comunicare al Registro delle Imprese competente per territorio, entro i successivi quindici giorni, "i dati necessari al fine di una eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale".
Il disposto della predetta norma impone al curatore la presentazione di una denuncia sottoscritta digitalmente dallo stesso e predisposta nel rispetto della procedura della Comunicazione Unica.
L'unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), con propria lettera circolare del 26 luglio 2010, ha individuato i dati da comunicare al Registro delle Imprese per una eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale: denominazione e sede dell'impresa, nonché identificativo (numero) della procedura, generalità del curatore fallimentare (nome e cognome, codice fiscale, domicilio e data di accettazione dell'incarico), data dell'udienza fissata dal giudice delegato alla procedura per l'accertamento dello stato passivo. La presentazione al Registro delle Imprese della denuncia in commento deve essere formalizzata mediante l'utilizzo della modulistica di seguito riportata.
- Società:
tramite FedraPlus o programmi compatibili: modello S3 - riquadro 10 - codice atto "A15" con allegato modello int. P per le rendere le generalità ed informazioni relative al curatore fallimentare. Tramite Starweb (http://starweb.infocamere.it). Cliccare su "variazioni" del menu' "Comunicazione Unica Impresa". Dopo aver inserito i dati anagrafici mettere la spunta su "Comunicazione Curatore (Art.29 DL 78/2010)".
- Imprese individuali:
tramite Starweb (http://starweb.infocamere.it). Cliccare su "variazioni" del menu' "Comunicazione Unica Impresa". Dopo aver inserito i dati anagrafici mettere la spunta su "Comunicazione Curatore (Art.29 DL 78/2010)". E' possibile utilizzare anche altri software compatibili alle specifiche Fedra 6.6 ma comunque non FedraPlus Infocamere.
Per il prescritto adempimento è previsto il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00, in esenzione dall'imposta di bollo.
Si fa presente, infine, che la norma in esame, in caso di violazione dell'adempimento ad essa correlato, dispone il raddoppio della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 11 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.